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Start up innovative, escluso il fallimento
Escluso il fallimento per le start up innovative anche nel caso in cui vengano cancellate dal registro delle imprese.
Non può dichiararsi il fallimento della start-up cancellata dal Registro delle Imprese entro 5 anni dall’iscrizione nella sezione speciale start-up innovative in quanto, anche in questo caso, opera l’esenzione dalle procedure concorsuali (incluso il fallimento) prevista dall’art. 31 del Decreto Crescita 2.0 (Decreto Legge n. 179/2012).
Il principio è stato pronunciato di recente dalla Corte d’Appello di Bologna con sentenza n. 2486/2018 del 24 ottobre 2018.